
Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o comunque atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.
La densità è compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante ad ettaro. È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci durante la vita produttiva delle piante. La raccolta può essere effettuata, a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l’integrità del frutto, tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno.
La produzione con l’indicazione geografica protetta “Castagna del Monte Amiata”, non può superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di quintali 18 per ettaro.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione e confezionamento dei frutti, debbono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione.
La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda, senza aggiunta di nessun additivo. E’ ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.
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